Statuto

Articolo l
E’ costituita, con sede in Roma, una Fondazione denominata “Fondazione Carlo Levi”, destinata a tutelare le personalità intellettuale ed artistica di Carlo Levi (allo stato civile Carlo Graziadio Levi) e far sì che la sua opera ed il suo apporto alla cultura ed al patrimonio artistico italiano sia tutelato, salvaguardato e conservato il più a lungo possibile.
La Fondazione ha per iscopo:
la conservazione, ai fini di ordinamento storiografico e filologico del materiale di archivio di Carlo Levi, consistente in autografi dell’opera letteraria,edita, inedita e documentaria: lettere, fotografie,cimeli.
La conservazione e ordinamento della biblioteca e di tutto 11 materiale a stampa relativo all’opere letteraria ed artistica, ed alla biografia di Carlo Levi.
La conservazione e inventario di tutto il patrimonio pittorico e grafico.

La Fondazione curerà e accudirà particolarmente con specifico riferimento:
a) all’opera pittorica: conservazione in un’unica,idonea sede di una vasta e larga scelta antologica dell’opera pittorica e grafica, esposte continuativamente al pubblico; decentramento di nuclei indicativi della suddetta opere in sedi molteplici ed ugualmente adatte, ubicate nel territorio dello stato Italiano; possibilmente ospitati in Enti culturali e Enti locali delle singole regioni, allo scopo di facilitare la costante esposizione al pubblico, col conseguente proponimento di promuovere, intorno a tali mostre, le più varie iniziative culturali, costituzione di un’importante nucleo di dipinti, a carattere antologico, destinato a una mostra itinerante per l’estero; costituzione di un altro importante nucleo di quadri, sempre a carattere antologico, destinato a una mostre itinerante per l’Italia.
L’uno e l’altro nucleo, al termine delle rispettive mostre, dovranno tornare alla sede della Fondazione Carlo Levi;

b) alla pubblicazione dell’opera inedita; e cura di ogni possibile ristampa e traduzione, con finalità ultima di riordinamento dell’opera omnia dell’Autore, in edizione critica;

c) alla promozione di iniziative: le più ampie possibili, destinate a valorizzare e onorare l’opera e la memoria dell’Autore attraverso l’istituzione di centri di studio e di borse di studio; e attraverso convegni, tavole rotonde e tutte le opere di ricerca letteraria e storiografica che potranno sorgere.

Articolo 2
La Fondazione ha sede in Roma.

Articolo 3
Il patrimonio della Fondazione è costituito:
a) beni mobili (quadri) di cui all’atto costitutivo della Fondazione dei quale il presente Statuto è parte integrante;
b) dai titoli, di cui al medesimo atto costitutivo della Fondazione;
c) dai titoli dello Stato Italiano che potranno essere acquistati in seguito ad economie di amministrazione e da beni che potranno pervenire alla Fondazione per testamento, donazione, oblazione, legato, ed erogazione di quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento della benefica istituzione.
La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio e con la vendita dei quadri di cui sopra in misura comunque non superiore al 40%.
Il consiglio di Amministrazione provvederà all’investimento del danaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

Articolo 4
La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione formato da sei a nove componenti che durano in carica un quinquennio e che possono essere riconfermati.
Il Consiglio potrà nominare un Comitato Esecutivo composto da tre Consiglieri stabilendo i compiti relativi. Il Consiglio potrà altresì conferire deleghe e singoli Consiglieri per l’adempimento di compiti determinati, nonchè ricorrere all’assistenza di consulenti tecnici.
In caso di cessazione, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo, della carica di uno del componenti del Consiglio di Amministrazione, la persona che sarà designata in sostituzione durerà in carica sino allo scadere dei quinquennio in corso.
Presidente di diritto è vita natural durante la Signora Lina Saba fondatrice in esecuzione ella volontà del defunto maestro Carlo Levi, la quale potrà In qualsiasi momento rinunciare alla carica.
In caso di nomina di nuovo Presidente essa verrà effettuata dal Consiglio di Amministrazione nei proprio ambito.

Articolo 5
I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere prescelti fra gli estimatori dell’Artista scomparso e tra le persone che si siano distinte nel campo dell’arte e de11a culture od anche tra le persone che per la loro specifica competenza professionale possano collaborare al raggiungimento delle finalità sociali.

Articolo 6
Al Consiglio di Amministrazione spetta di approvare entro il mese di dicembre il bilancio preventivo, ed entro il mese di febbraio, il bilancio consuntivo. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’ordinaria e straordinaria amministrazione.
In particolare cura l’amministrazione del patrimonio della Fondazione, la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonchè la ripartizione delle dette rendite annuali di bilancio tra le diverse ramificazioni che costituiscono lo Scopo della Fondanzione.

Articolo 7
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione
di fronte ai terzi ed in giudizio.
Inoltre il Presidente:
-convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede, proponendo le materie da trattare nelle adunanze, firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione degli affari che vengono deliberati;
-sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
-cura l’osservanza dello Statuto e ne promuove le riforma qualora si renda necessaria:
-provvede alla esecuzione delle delibere del Consiglio ed ai rapporti con le Autorità tutorie,adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio.
In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il membro del Consiglio più anziano di età.

Articolo 8
Il Consiglio di Amministrazione si raduna di norma in seduta ordinaria due volte all’anno, e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatte richiesta scritta da almeno due del suoi membri.
La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto almeno otto giorni prima, con l’indicazione dell’ordine del giorno da trattare.

Articolo 9
Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.
Le deliberazioni sono prese e maggioranza assoluta e a votazione palese.
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Articolo 10
I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
Il Segretario del Consiglio viene nominato dal Consiglio stesso, e può essere anche estraneo al Consiglio.
I componenti il Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l’attività svolta, salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell’ufficio.

Articolo 11
L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio con il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Articolo 12
Per quanto non disposto in questo Statuto si le riferimento a quanto previsto per le Fondazioni dal vigente Codice Civile.

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